Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento intorno a atti simulati o fraudolenti volti a mascherare i propri se no altrui beni, idonei – conforme a un opinione “quondam ante” quale valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente https://www.avvocato-penalista.org/bologna-reati-notizie-false.html